Diritto Penale

Delitti contro la fede pubblica

Il falso in atto pubblico è il reato cardine della materia.

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INTRODUZIONE

I delitti contro la fede pubblica, disciplinati nel Titolo VII del Libro II del Codice Penale, tutelano la fiducia che la collettività ripone nella genuinità e nella veridicità di determinati oggetti: monete, sigilli, documenti e segni di autenticazione. Per i concorsi pubblici, i reati più rilevanti riguardano la falsità in atti.

LA FALSITÀ MATERIALE IN ATTO PUBBLICO

L'articolo 476 del Codice Penale punisce la falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La falsità è materiale quando riguarda la formazione o l'alterazione del documento: il documento viene creato ex novo in modo falso, oppure un documento autentico viene materialmente modificato.

LA FALSITÀ IDEOLOGICA IN ATTO PUBBLICO

L'articolo 479 del Codice Penale punisce la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici: il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Nella falsità ideologica il documento è materialmente genuino, ma il suo contenuto è mendace: il pubblico ufficiale scrive il falso nell'atto.

LA FALSITÀ DEL PRIVATO

L'articolo 482 del Codice Penale punisce la falsità materiale commessa dal privato: se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti è commessa da un privato, le pene sono ridotte di un terzo. L'articolo 483 punisce la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico: chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

LA FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA

L'articolo 485 del Codice Penale, che puniva la falsità in scrittura privata, è stato abrogato dal decreto legislativo 7 del 2016. Attualmente, la falsificazione di una scrittura privata non costituisce più reato penale, ma può dar luogo a responsabilità civile e a sanzioni pecuniarie civili, salvo che la scrittura privata falsificata sia utilizzata come prova in un procedimento giudiziario.

L'USO DI ATTO FALSO

L'articolo 489 del Codice Penale punisce l'uso di atto falso: chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite per i falsificatori, ridotte di un terzo. L'uso dell'atto falso è dunque punito autonomamente, anche quando l'autore non ha partecipato alla falsificazione.

LA FALSITÀ IN CERTIFICATI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Gli articoli 477 e 478 del Codice Penale puniscono rispettivamente la falsità materiale e ideologica in certificati e autorizzazioni amministrative. L'articolo 477 punisce il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative. Queste fattispecie sono particolarmente rilevanti nell'ambito della pubblica amministrazione.

SINTESI

I delitti di falso tutelano l'affidabilità dei documenti che circolano nel traffico giuridico. La distinzione tra falsità materiale e ideologica, tra atto pubblico e scrittura privata, e tra falsità del pubblico ufficiale e del privato è essenziale per la corretta qualificazione dei fatti.

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