Diritto Penale

L'elemento oggettivo del reato

Per la sussistenza del reato occorre una condotta, un evento e un nesso di causalità.

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LA STRUTTURA DEL REATO

Secondo la teoria tripartita, largamente prevalente in dottrina e in giurisprudenza, il reato si compone di tre elementi fondamentali: il fatto tipico, l'antigiuridicità e la colpevolezza. Il fatto tipico comprende gli elementi materiali del reato, che formano il cosiddetto elemento oggettivo. Questi elementi sono la condotta, l'evento e il nesso di causalità.

LA CONDOTTA

La condotta è il comportamento umano, volontario e cosciente, che costituisce il nucleo del fatto di reato. Può assumere la forma dell'azione, cioè di un fare positivo, oppure dell'omissione, cioè del mancato compimento di un'azione doverosa. Affinché vi sia condotta penalmente rilevante, è necessario che essa sia sorretta dalla coscienza e dalla volontà. Non costituisce condotta un gesto compiuto durante il sonno, sotto l'effetto di forza maggiore o in stato di completa incoscienza involontaria.

L'EVENTO

L'evento è il risultato naturale della condotta, la modificazione del mondo esterno prodotta dall'azione o dall'omissione dell'agente. Non tutti i reati richiedono un evento: nei reati di mera condotta, la semplice realizzazione del comportamento vietato integra il reato, senza necessità che si produca un risultato ulteriore. Un esempio è la violazione di domicilio, che si perfeziona con l'introdursi nell'abitazione altrui. Nei reati di evento, invece, la consumazione richiede il verificarsi di un risultato materiale distinto dalla condotta: nell'omicidio, ad esempio, è necessaria la morte della vittima.

IL NESSO DI CAUSALITÀ

Tra la condotta e l'evento deve sussistere un rapporto di causa ed effetto, il cosiddetto nesso di causalità, disciplinato dall'articolo 40 del Codice Penale. L'evento deve essere conseguenza della condotta dell'agente. In materia causale, il Codice Penale accoglie la teoria condizionalistica, detta anche della conditio sine qua non: un'azione è causa dell'evento se, eliminandola mentalmente, l'evento non si sarebbe verificato.

L'articolo 41 del Codice Penale disciplina le concause, cioè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute che concorrono a produrre l'evento. Il principio generale è che le concause non escludono il rapporto di causalità, a meno che la causa sopravvenuta non sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento. In quest'ultimo caso, essa interrompe il nesso causale e l'autore della condotta originaria non risponde dell'evento.

LA CAUSALITÀ NELL'OMISSIONE

L'articolo 40, secondo comma, del Codice Penale stabilisce che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Si tratta del fondamento dei reati omissivi impropri. L'obbligo giuridico di impedire l'evento, la cosiddetta posizione di garanzia, può derivare dalla legge, da un contratto o da una precedente situazione di pericolo creata dall'agente stesso.

SINTESI

L'elemento oggettivo è il substrato materiale del reato. La condotta, l'evento e il nesso causale sono i tre pilastri su cui si costruisce la responsabilità penale sotto il profilo fattuale.

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