Diritto Penale

Le circostanze del reato

Le circostanze sono elementi accessori che aggravano o attenuano la pena.

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NOZIONE

Le circostanze del reato sono elementi accessori che, pur non incidendo sulla struttura essenziale del fatto, ne modificano la gravità e determinano un aumento o una diminuzione della pena. Il reato sussiste anche senza le circostanze, ma la loro presenza influisce sulla misura della sanzione.

LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI

L'articolo 61 del Codice Penale elenca le circostanze aggravanti comuni, applicabili a qualsiasi reato. Tra le più importanti si segnalano: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, l'aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone, l'aver profittato di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, l'aver commesso il reato con abuso di autorità, di relazioni domestiche o di prestazione d'opera, e l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso.

L'articolo 61, numero 11 bis, aggiunge l'aggravante della clandestinità, e l'articolo 61, numero 11 ter, prevede l'aggravante per i reati commessi nei confronti di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI

L'articolo 62 del Codice Penale elenca le circostanze attenuanti comuni. Tra le principali: l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, l'aver agito sotto la suggestione di una folla in tumulto, l'aver concorso a determinare il fatto la volontà del soggetto passivo, e la lieve entità del danno o del pericolo nel caso dei delitti contro il patrimonio.

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

L'articolo 62 bis del Codice Penale conferisce al giudice il potere di applicare le circostanze attenuanti generiche, cioè di diminuire la pena quando ritiene che vi siano circostanze tali da giustificare la diminuzione, anche se non espressamente previste dalla legge. Si tratta di un potere discrezionale che consente al giudice di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto e alla personalità del colpevole.

IL GIUDIZIO DI BILANCIAMENTO

L'articolo 69 del Codice Penale disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Quando concorrono circostanze di segno opposto, il giudice può stabilire che le aggravanti prevalgono sulle attenuanti, che le attenuanti prevalgono sulle aggravanti, o che vi è equivalenza tra le une e le altre. Nel caso di prevalenza, si applicano solo gli effetti delle circostanze prevalenti. Nel caso di equivalenza, si applica la pena che sarebbe prevista senza alcuna circostanza.

LE CIRCOSTANZE AD EFFETTO SPECIALE

Alcune circostanze, dette ad effetto speciale, determinano un aumento o una diminuzione della pena superiore a un terzo. In tal caso, si applicano regole particolari in tema di bilanciamento e di prescrizione.

SINTESI

Le circostanze del reato sono strumenti di individualizzazione della pena che consentono al giudice di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto e alla personalità dell'autore. La loro corretta applicazione è un aspetto centrale del processo penale.

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