Diritto Penale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione — Prima parte

Il peculato consiste nell'appropriazione di denaro o cosa mobile altrui da parte del pubblico ufficiale.

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INTRODUZIONE

I delitti contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati nel Titolo II del Libro II del Codice Penale e rappresentano una delle aree più importanti per i concorsi pubblici. Questi reati tutelano il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, princìpi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

I SOGGETTI: PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Molti delitti contro la Pubblica Amministrazione sono reati propri, che possono essere commessi solo da soggetti che rivestono determinate qualifiche. L'articolo 357 del Codice Penale definisce il pubblico ufficiale come colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo esercizio per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. L'articolo 358 definisce l'incaricato di pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma priva dei poteri tipici di quest'ultima.

IL PECULATO

L'articolo 314 del Codice Penale punisce il peculato: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Il peculato è dunque un reato di appropriazione, che si perfeziona quando il soggetto qualificato interrompe il rapporto di destinazione pubblica del bene e lo converte a proprio vantaggio.

IL PECULATO D'USO

L'articolo 314, secondo comma, prevede il peculato d'uso, forma attenuata del peculato che si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio fa uso momentaneo della cosa altrui e la restituisce immediatamente dopo. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni.

LA CONCUSSIONE

L'articolo 317 del Codice Penale disciplina la concussione: il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La concussione è un reato di costrizione: il pubblico agente esercita una pressione tale da privare la vittima della libertà di autodeterminazione.

L'INDUZIONE INDEBITA

L'articolo 319 quater del Codice Penale, introdotto dalla legge 190 del 2012, disciplina l'induzione indebita a dare o promettere utilità. A differenza della concussione, nell'induzione non vi è costrizione, ma una pressione più blanda che lascia alla vittima un margine di scelta. Per questo motivo, anche la persona indotta è punita con una pena ridotta. La distinzione tra concussione e induzione è stata al centro di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

SINTESI

Peculato, concussione e induzione indebita sono i reati che puniscono l'appropriazione e l'abuso costrittivo del pubblico agente. Essi rappresentano le forme più gravi di lesione del rapporto fiduciario tra cittadino e pubblica amministrazione.

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