NOZIONE
Il tentativo, disciplinato dall'articolo 56 del Codice Penale, è la forma di manifestazione del reato che si verifica quando l'agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il tentativo punisce dunque l'aggressione incompiuta al bene giuridico protetto.
I REQUISITI DEL TENTATIVO
Perché vi sia tentativo punibile occorrono due requisiti oggettivi e l'elemento soggettivo del dolo. Il primo requisito oggettivo è l'idoneità degli atti: gli atti compiuti devono essere concretamente capaci di condurre alla realizzazione del reato. Atti manifestamente inidonei, ad esempio tentare di avvelenare qualcuno con una sostanza innocua, non integrano il tentativo ma il cosiddetto reato impossibile, previsto dall'articolo 49 del Codice Penale, che non è punibile.
Il secondo requisito oggettivo è l'univocità degli atti: gli atti devono essere diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. Non basta che gli atti siano idonei: devono anche rivelare, per la loro stessa natura, l'intenzione criminosa dell'agente. Atti ambigui, che possono essere interpretati sia in senso lecito sia in senso illecito, non soddisfano il requisito dell'univocità.
Sotto il profilo soggettivo, il tentativo richiede il dolo. Poiché la definizione di tentativo fa riferimento alla direzione univoca degli atti verso la commissione del delitto, la dottrina prevalente ritiene che il tentativo sia compatibile solo con il dolo intenzionale o con il dolo diretto, e non con il dolo eventuale.
TENTATIVO COMPIUTO E INCOMPIUTO
La dottrina distingue il tentativo compiuto dal tentativo incompiuto. Nel tentativo compiuto, l'agente ha portato a termine tutti gli atti necessari, ma l'evento non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà. Nel tentativo incompiuto, l'agente non ha completato la serie di atti necessari, perché è stato interrotto o impedito.
LA DESISTENZA VOLONTARIA E IL RECESSO ATTIVO
L'articolo 56, terzo e quarto comma, del Codice Penale prevede due istituti premiali. La desistenza volontaria si ha quando l'agente, che non ha ancora completato gli atti esecutivi, interrompe volontariamente la propria condotta. In tal caso, l'agente non risponde di tentativo ma solo degli atti già compiuti, se costituiscono di per sé un reato autonomo. Il recesso attivo si ha quando l'agente, che ha completato gli atti esecutivi, impedisce volontariamente il verificarsi dell'evento. In tal caso, l'agente risponde di tentativo, ma la pena è diminuita.
IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO
Il tentativo è punito con la pena stabilita per il delitto consumato, diminuita da un terzo a due terzi. Il tentativo è configurabile solo per i delitti, non per le contravvenzioni.
SINTESI
Il tentativo costituisce un'anticipazione della tutela penale, che interviene prima che il bene giuridico sia effettivamente leso. La sua disciplina bilancia l'esigenza di prevenzione con la garanzia che non si puniscano mere intenzioni o atti non pericolosi.