LA LEGGE PENALE NEL TEMPO
Il principio generale è che la legge penale non è retroattiva. Una norma incriminatrice si applica solo ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Se un comportamento non era reato nel momento in cui è stato tenuto, l'autore non può essere punito anche se una legge successiva lo qualifica come illecito penale. Questo principio, sancito dall'articolo 25 della Costituzione e dall'articolo 2 del Codice Penale, tutela la libertà del cittadino e la certezza del diritto.
Esiste tuttavia un'importante eccezione: il principio del favor rei, ovvero del trattamento più favorevole. Se dopo la commissione del fatto entra in vigore una legge più favorevole al reo, si applica la nuova legge. Questo vale sia nel caso in cui la nuova norma preveda una pena più mite, sia nel caso in cui il fatto non sia più considerato reato, la cosiddetta abolitio criminis. In quest'ultimo caso, l'articolo 2, secondo comma, del Codice Penale stabilisce che il procedimento penale cessa e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Vi è un limite al favor rei: le cosiddette norme eccezionali e temporanee. L'articolo 2, quinto comma, del Codice Penale stabilisce che le leggi eccezionali o temporanee continuano ad applicarsi ai fatti commessi durante la loro vigenza, anche dopo la loro scadenza o abrogazione. Ciò serve a evitare che la loro efficacia sia vanificata dalla semplice attesa del decorso del tempo.
IL TEMPO DEL COMMESSO REATO
Per stabilire quale legge applicare, occorre individuare il momento in cui il reato si considera commesso. L'articolo 6 del Codice Penale stabilisce il cosiddetto principio della condotta: il reato si considera commesso nel momento in cui l'agente ha tenuto la condotta, indipendentemente dal momento in cui si verifica l'evento. Se una persona spara oggi e la vittima muore domani, il reato si considera commesso oggi.
LA LEGGE PENALE NELLO SPAZIO
Il principio generale è quello della territorialità, previsto dall'articolo 6 del Codice Penale: la legge penale italiana si applica a chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato. Per territorio dello Stato si intende la terraferma, il mare territoriale, lo spazio aereo sovrastante e, per una finzione giuridica, le navi e gli aeromobili italiani ovunque si trovino.
Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando la condotta o l'evento si sono verificati anche solo in parte nel territorio italiano. È il cosiddetto principio di ubiquità.
DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO
Gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale disciplinano i casi in cui la legge penale italiana si applica a fatti commessi all'estero. L'articolo 7 prevede la punibilità incondizionata per alcuni delitti particolarmente gravi, come i delitti contro la personalità dello Stato, la contraffazione del sigillo dello Stato e ogni delitto per il quale convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge italiana. L'articolo 9 disciplina il delitto comune del cittadino all'estero, che è punibile a determinate condizioni, tra cui la presenza del reo nel territorio italiano e la richiesta del Ministro della giustizia. L'articolo 10 riguarda il delitto comune dello straniero all'estero, che è punibile solo a condizioni ancora più rigorose.
SINTESI
La disciplina della legge penale nel tempo si fonda sul divieto di retroattività in malam partem e sul favor rei, mentre la disciplina nello spazio si fonda sulla territorialità. Questi princìpi definiscono i confini temporali e geografici dell'applicabilità della norma penale.