Diritto Penale

L'imputabilità

È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

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NOZIONE

L'imputabilità è la capacità di intendere e di volere al momento in cui è stato commesso il fatto. L'articolo 85 del Codice Penale stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. La capacità di intendere è l'attitudine a comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni. La capacità di volere è l'attitudine ad autodeterminarsi, cioè a controllare i propri impulsi e a scegliere liberamente.

LA MINORE ETÀ

L'articolo 97 del Codice Penale stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità per chi non ha compiuto i quattordici anni: il minore degli anni quattordici non è mai imputabile. Per chi ha compiuto i quattordici anni ma non i diciotto, l'articolo 98 prevede che l'imputabilità deve essere accertata caso per caso: il minore è imputabile solo se il giudice accerta che aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

IL VIZIO DI MENTE

Gli articoli 88 e 89 del Codice Penale disciplinano il vizio di mente. Il vizio totale di mente, previsto dall'articolo 88, si ha quando l'agente, al momento del fatto, era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere: in tal caso non è imputabile e non è punibile. Il vizio parziale di mente, previsto dall'articolo 89, si ha quando l'infermità era tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere: in tal caso l'agente è imputabile, ma la pena è diminuita.

L'UBRIACHEZZA E L'INTOSSICAZIONE DA STUPEFACENTI

Il Codice Penale disciplina l'ubriachezza agli articoli 91, 92, 93 e 94. L'ubriachezza accidentale, cioè non voluta e non prevedibile, esclude o diminuisce l'imputabilità. L'ubriachezza volontaria o colposa non esclude né diminuisce l'imputabilità: chi si ubriaca volontariamente e poi commette un reato risponde pienamente. L'ubriachezza preordinata, cioè procurata al fine di commettere un reato o di prepararsi una scusa, è addirittura circostanza aggravante. L'ubriachezza abituale è anch'essa circostanza aggravante. La cronica intossicazione da alcool è equiparata al vizio di mente e può escludere o diminuire l'imputabilità.

IL SORDOMUTISMO

L'articolo 96 del Codice Penale prevede che il sordomuto non è imputabile se, a causa della sua condizione, non aveva al momento del fatto la capacità di intendere o di volere. Se la capacità era solo grandemente scemata, la pena è diminuita.

LE MISURE DI SICUREZZA PER I NON IMPUTABILI

Quando l'autore di un fatto previsto come reato non è imputabile, il giudice non può irrogare una pena, ma può disporre una misura di sicurezza se l'autore è socialmente pericoloso, cioè se è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reati.

SINTESI

L'imputabilità è il presupposto della responsabilità penale. Il sistema penale italiano adotta un approccio garantista, escludendo dalla punibilità chi non è in grado di comprendere il significato delle proprie azioni o di autodeterminarsi. Al posto della pena, l'ordinamento prevede misure di sicurezza per i soggetti pericolosi.

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