Diritto Penale

Delitti contro il patrimonio

Il furto è il reato contro il patrimonio più comune e più studiato.

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INTRODUZIONE

I delitti contro il patrimonio sono disciplinati nel Titolo XIII del Libro II del Codice Penale e rappresentano un'altra area fondamentale per la preparazione ai concorsi. Essi tutelano la proprietà, il possesso e il patrimonio in senso ampio.

IL FURTO

L'articolo 624 del Codice Penale punisce il furto: chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. Il furto è un reato a dolo specifico: oltre alla coscienza e volontà di sottrarre la cosa, è necessario il fine di trarne profitto. L'articolo 625 prevede circostanze aggravanti importanti, come il furto con destrezza, con violenza sulle cose, in abitazione o con strappo.

LA RAPINA

L'articolo 628 del Codice Penale punisce la rapina: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa. La rapina è un reato complesso che fonde in sé il furto e la violenza alla persona. La violenza o la minaccia possono precedere, accompagnare o seguire immediatamente l'impossessamento della cosa, dando luogo rispettivamente alla rapina propria e alla rapina impropria.

L'ESTORSIONE

L'articolo 629 del Codice Penale punisce l'estorsione: chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa. L'estorsione si distingue dalla rapina perché nella rapina l'agente si impossessa direttamente della cosa, mentre nell'estorsione costringe la vittima a compiere o a subire un'attività dispositiva patrimoniale.

LA TRUFFA

L'articolo 640 del Codice Penale punisce la truffa: chiunque, con artifizi ovvero raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa. La truffa richiede un'attività ingannatoria, gli artifizi o i raggiri, che produce nella vittima una falsa rappresentazione della realtà, l'errore, in conseguenza della quale la vittima compie un atto di disposizione patrimoniale a proprio danno. L'articolo 640 bis prevede l'aggravante della truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico.

L'APPROPRIAZIONE INDEBITA

L'articolo 646 del Codice Penale punisce l'appropriazione indebita: chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa. A differenza del furto, nell'appropriazione indebita l'agente ha già il possesso legittimo della cosa e se ne appropria illegittimamente.

IL DANNEGGIAMENTO

L'articolo 635 del Codice Penale punisce il danneggiamento: chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

LA RICETTAZIONE E IL RICICLAGGIO

L'articolo 648 del Codice Penale punisce la ricettazione: chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto è punito con la reclusione da due a otto anni. L'articolo 648 bis punisce il riciclaggio: chi sostituisce, trasferisce ovvero compie altre operazioni per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o utilità.

SINTESI

I delitti contro il patrimonio coprono un ampio spettro di condotte: dalla sottrazione violenta al raggiro, dall'appropriazione al riciclaggio. La loro conoscenza è indispensabile per le prove concorsuali.

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