Diritto Penale

Le pene: principali e accessorie

Le pene principali per i delitti sono la reclusione e la multa.

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LA FUNZIONE DELLA PENA

La pena è la conseguenza giuridica del reato. Essa assolve a diverse funzioni: retributiva, perché proporziona la sanzione alla gravità del fatto; preventiva generale, perché dissuade la generalità dei consociati dal commettere reati; preventiva speciale, perché mira a impedire che il condannato commetta nuovi reati; e rieducativa, perché tende al reinserimento sociale del condannato, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione.

LE PENE PRINCIPALI

Le pene principali sono quelle che il giudice pronuncia con la sentenza di condanna. Per i delitti, le pene principali sono la reclusione, che è la pena detentiva, e la multa, che è la pena pecuniaria. Per le contravvenzioni, le pene principali sono l'arresto e l'ammenda. L'ergastolo è la pena detentiva perpetua, prevista per i delitti più gravi come l'omicidio aggravato. Tuttavia, anche il condannato all'ergastolo può accedere alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno ventisei anni di pena, a condizione di buona condotta e di partecipazione all'opera di rieducazione.

LA COMMISURAZIONE DELLA PENA

L'articolo 133 del Codice Penale stabilisce i criteri che il giudice deve seguire nella commisurazione della pena. Il giudice deve valutare la gravità del reato, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato e dall'intensità del dolo o dal grado della colpa. Deve inoltre valutare la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai motivi a delinquere, dal carattere del reo, dai precedenti penali, dalla condotta di vita tenuta prima del reato e dalla condotta contemporanea e successiva al reato.

LE PENE ACCESSORIE

Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, senza che il giudice debba espressamente pronunciarle. L'articolo 19 del Codice Penale ne fornisce l'elenco. Tra le più importanti per i delitti si segnalano: l'interdizione dai pubblici uffici, che impedisce al condannato di esercitare funzioni pubbliche; l'interdizione da una professione o da un'arte, che impedisce l'esercizio dell'attività; la decadenza dalla responsabilità genitoriale; e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

LE PENE SOSTITUTIVE

Il legislatore ha previsto pene sostitutive delle pene detentive brevi, per evitare gli effetti negativi della carcerazione per periodi molto brevi. La riforma Cartabia, decreto legislativo 150 del 2022, ha ampliato il ventaglio delle pene sostitutive, prevedendo la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la pena pecuniaria sostitutiva.

LA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

L'articolo 163 del Codice Penale prevede la sospensione condizionale della pena: il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un determinato periodo, se ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. La sospensione può essere concessa quando la pena non supera i due anni, che diventano due anni e sei mesi per i minori degli anni diciotto.

SINTESI

Il sistema sanzionatorio penale italiano bilancia esigenze punitive, preventive e rieducative. La varietà delle pene e degli istituti che ne modulano l'esecuzione riflette l'attenzione dell'ordinamento per la proporzionalità e per il reinserimento sociale del condannato.

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