Diritto Penale

La colpevolezza e le scusanti

La colpevolezza è il rimprovero che l'ordinamento muove all'autore del fatto antigiuridico.

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LA COLPEVOLEZZA

La colpevolezza, terzo elemento della struttura del reato, è il rimprovero personale che l'ordinamento rivolge all'autore di un fatto tipico e antigiuridico. Essa presuppone che l'agente potesse agire diversamente, cioè che fosse in condizione di conformarsi al precetto penale e abbia scelto di non farlo. Le cause di esclusione della colpevolezza, dette anche scusanti, eliminano questo rimprovero e rendono il soggetto non punibile.

L'ERRORE

L'errore è una falsa rappresentazione della realtà. L'articolo 47 del Codice Penale distingue l'errore di fatto dall'errore di diritto. L'errore di fatto esclude la punibilità quando cade su un elemento essenziale del reato: se l'agente, per errore, non si rende conto di commettere un fatto previsto come reato, non risponde a titolo di dolo. Potrà rispondere a titolo di colpa se l'errore è determinato da negligenza. L'errore di diritto, cioè l'ignoranza della legge penale, non scusa, secondo il principio ignorantia legis non excusat. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la storica sentenza numero 364 del 1988, ha stabilito che l'ignoranza inevitabile della legge penale scusa, quando il cittadino, nonostante ogni diligenza, non poteva conoscere l'esistenza della norma violata.

IL CASO FORTUITO E LA FORZA MAGGIORE

L'articolo 45 del Codice Penale stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si inserisce nella condotta dell'agente producendo un risultato che egli non poteva né prevedere né evitare. La forza maggiore è una forza esterna irresistibile che costringe l'agente a compiere un'azione che egli non vuole o a non compiere un'azione che vorrebbe compiere.

IL COSTRINGIMENTO FISICO E MORALE

L'articolo 46 del Codice Penale prevede il costringimento fisico: non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto da altri mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere. In questo caso, del fatto commesso risponde l'autore della violenza. L'articolo 54, terzo comma, prevede invece il costringimento morale: lo stato di necessità determinato dalla minaccia altrui. L'agente è scusato, ma chi ha esercitato la minaccia risponde del reato commesso.

L'ORDINE ILLEGITTIMO INSINDACABILE

L'articolo 51 del Codice Penale prevede che il subordinato che esegue un ordine del superiore gerarchico non è punibile se, per errore di fatto, ha ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. In caso di ordine criminoso manifestamente illegittimo, invece, il subordinato è tenuto a rifiutarne l'esecuzione e risponde penalmente se lo esegue.

SINTESI

Le cause di esclusione della colpevolezza operano sul piano personale: a differenza delle cause di giustificazione, che rendono il fatto lecito per tutti, le scusanti valgono solo per il soggetto che versa nella situazione scusante. Il sistema della colpevolezza assicura che nessuno sia punito se non quando poteva ragionevolmente agire in modo conforme alla legge.

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