Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

La Costituzione italiana: struttura e princìpi fondamentali

La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato.

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INTRODUZIONE

La Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948, è la legge fondamentale dello Stato. Fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e rappresenta il frutto di un compromesso alto tra le diverse culture politiche presenti nell'Assemblea: quella cattolica, quella socialista e comunista e quella liberale. La Costituzione è una carta rigida: può essere modificata solo attraverso il procedimento aggravato previsto dall'articolo 138, e le leggi ordinarie non possono contraddirla.

LA STRUTTURA

La Costituzione si compone di 139 articoli, dei quali cinque sono stati abrogati, e di diciotto disposizioni transitorie e finali. È suddivisa in tre grandi sezioni. I primi dodici articoli contengono i princìpi fondamentali. La Parte Prima, dall'articolo 13 all'articolo 54, disciplina i diritti e i doveri dei cittadini. La Parte Seconda, dall'articolo 55 all'articolo 139, disciplina l'ordinamento della Repubblica, cioè l'organizzazione dello Stato e i suoi organi.

I PRINCÌPI FONDAMENTALI

I primi dodici articoli enunciano i valori supremi dell'ordinamento. L'articolo 1 stabilisce che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

L'articolo 3 sancisce il principio di uguaglianza in due declinazioni: l'uguaglianza formale, per cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali; e l'uguaglianza sostanziale, per cui la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

L'articolo 5 afferma che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. L'articolo 7 disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, affermando che sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. L'articolo 10 stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. L'articolo 11 afferma che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

LA RIGIDITÀ COSTITUZIONALE

La rigidità della Costituzione significa che essa occupa il vertice della gerarchia delle fonti del diritto e che non può essere modificata con legge ordinaria. Le modifiche richiedono il procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138: doppia deliberazione da parte di ciascuna Camera, con un intervallo non inferiore a tre mesi, e nella seconda votazione la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Se nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, la legge può essere sottoposta a referendum popolare confermativo. L'articolo 139 stabilisce inoltre un limite assoluto alla revisione: la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

SINTESI

La Costituzione italiana è la fonte suprema dell'ordinamento, rigida e garantista. I princìpi fondamentali dei primi dodici articoli ispirano l'intera architettura istituzionale e giuridica della Repubblica.

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