LA NOZIONE DI PROVVEDIMENTO
Il provvedimento amministrativo è l'atto giuridico con cui la Pubblica Amministrazione esercita un potere autoritativo, producendo effetti giuridici nella sfera dei destinatari anche senza il loro consenso. Il provvedimento si distingue dagli atti amministrativi in senso lato, che comprendono anche atti di natura non provvedimentale, come pareri, certificazioni e comunicazioni.
I CARATTERI DEL PROVVEDIMENTO
I caratteri fondamentali del provvedimento amministrativo sono l'autoritarietà, la tipicità, l'esecutorietà e l'inoppugnabilità. L'autoritarietà è il potere dell'amministrazione di incidere unilateralmente nella sfera giuridica del privato. La tipicità impone che ogni provvedimento corrisponda a un tipo previsto dalla legge. L'esecutorietà consente all'amministrazione di portare ad esecuzione il provvedimento senza dover ricorrere al giudice. L'inoppugnabilità è l'effetto della decorrenza dei termini per l'impugnazione: decorso il termine, il provvedimento diviene definitivo.
GLI ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO
Gli elementi essenziali del provvedimento sono il soggetto, cioè l'organo competente che lo adotta; l'oggetto, cioè la situazione sulla quale il provvedimento incide; il contenuto dispositivo, cioè la statuizione concreta; la causa, cioè l'interesse pubblico perseguito; la forma, che generalmente è scritta; e la motivazione, cioè l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione. La motivazione è obbligatoria per tutti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 3 della legge 241 del 1990.
LE PRINCIPALI TIPOLOGIE
I provvedimenti amministrativi si distinguono in provvedimenti ampliativi, che ampliano la sfera giuridica del destinatario, e provvedimenti restrittivi, che la restringono. Tra i provvedimenti ampliativi si segnalano le autorizzazioni, che rimuovono un ostacolo all'esercizio di un diritto preesistente, e le concessioni, che attribuiscono al privato un diritto nuovo, come l'uso di un bene demaniale. Tra i provvedimenti restrittivi si segnalano gli ordini, le espropriazioni, le sanzioni amministrative e i provvedimenti ablatori in genere.
I VIZI DEL PROVVEDIMENTO
I vizi del provvedimento si distinguono in vizi di legittimità e vizi di merito. I vizi di legittimità sono l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere. L'incompetenza si ha quando il provvedimento è adottato da un organo privo della competenza necessaria. La violazione di legge si ha quando il provvedimento contrasta con una norma giuridica. L'eccesso di potere è il vizio più complesso e si manifesta attraverso figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza: lo sviamento di potere, la contraddittorietà, l'illogicità manifesta, il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, la disparità di trattamento e l'ingiustizia manifesta.
Il provvedimento viziato può essere annullato, cioè eliminato con effetto retroattivo, dal giudice amministrativo o dalla stessa amministrazione in autotutela. L'articolo 21 nonies della legge 241 del 1990 disciplina l'annullamento d'ufficio, che è possibile entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, in presenza di ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
LA NULLITÀ
L'articolo 21 septies della legge 241 del 1990 prevede la nullità del provvedimento nei casi tassativi di mancanza degli elementi essenziali, difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione del giudicato e negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
SINTESI
Il provvedimento amministrativo è lo strumento tipico attraverso cui la PA esercita il potere pubblico. La conoscenza dei suoi elementi, delle tipologie e dei vizi è fondamentale per comprendere il diritto amministrativo.