Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

La Magistratura e la Corte Costituzionale

La giustizia è amministrata in nome del popolo e i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

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LA MAGISTRATURA

La Magistratura, disciplinata dagli articoli 101 a 113 della Costituzione, è l'ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato che esercita la funzione giurisdizionale. L'articolo 101 stabilisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

L'articolo 104 afferma che la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente. A garanzia di questa indipendenza, la Costituzione istituisce il Consiglio Superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, con funzioni di autogoverno della Magistratura: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati.

L'articolo 107 stabilisce che i magistrati sono inamovibili: non possono essere dispensati, sospesi, trasferiti o destinati ad altre sedi o funzioni se non con decisione del Consiglio Superiore della Magistratura. L'articolo 105 distingue i magistrati per le funzioni svolte: i magistrati giudicanti esercitano la funzione di giudicare, i magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri, esercitano l'azione penale.

L'articolo 111 della Costituzione, riformato dalla legge costituzionale 2 del 1999, enuncia i princìpi del giusto processo: il contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, il giudice terzo e imparziale, la ragionevole durata del processo e l'obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

L'articolo 112 sancisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, senza alcuna discrezionalità nella scelta se procedere o meno.

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, disciplinata dagli articoli 134 a 137, è l'organo di garanzia della Costituzione. È composta da quindici giudici: cinque nominati dal Presidente della Repubblica, cinque eletti dal Parlamento in seduta comune e cinque eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. I giudici restano in carica nove anni e non sono rieleggibili.

Le competenze della Corte Costituzionale sono quattro. La prima e più importante è il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni: la Corte verifica che le norme siano conformi alla Costituzione e, in caso contrario, le dichiara illegittime con effetto erga omnes. L'accesso alla Corte avviene in via incidentale, quando un giudice nel corso di un processo ritiene rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, oppure in via principale, quando lo Stato impugna una legge regionale o una Regione impugna una legge statale.

La seconda competenza riguarda i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni. La terza è il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione. La quarta è il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.

SINTESI

La Magistratura e la Corte Costituzionale sono i due pilastri della garanzia giurisdizionale nell'ordinamento italiano. L'indipendenza dei giudici e il controllo di costituzionalità delle leggi assicurano la tutela dei diritti e il rispetto della legalità costituzionale.

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