LA GARANZIA PATRIMONIALE GENERICA
L'articolo 2740 del Codice Civile stabilisce il principio della responsabilità patrimoniale: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Questa norma costituisce la garanzia patrimoniale generica, che opera automaticamente a favore di tutti i creditori. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.
L'articolo 2741 sancisce il principio della par condicio creditorum: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, che sono i privilegi, il pegno e le ipoteche.
IL PEGNO
Il pegno, disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili e crediti. Il debitore o un terzo consegna la cosa al creditore a garanzia del credito. In caso di inadempimento, il creditore pignoratizio ha diritto di farsi pagare con prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita della cosa.
L'IPOTECA
L'ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del Codice Civile, è il diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. A differenza del pegno, l'ipoteca grava su beni immobili e su alcuni beni mobili registrati, come le automobili e le navi, e non richiede lo spossessamento del debitore.
L'ipoteca può essere legale, quando è attribuita dalla legge in determinati casi; giudiziale, quando è iscritta in base a una sentenza di condanna al pagamento di una somma; o volontaria, quando è concessa con contratto o con atto unilaterale. L'ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi e conserva il suo effetto per venti anni dall'iscrizione, rinnovabili.
I PRIVILEGI
I privilegi sono cause di prelazione accordate dalla legge in considerazione della causa del credito. I privilegi generali gravano su tutti i beni mobili del debitore. I privilegi speciali gravano su determinati beni mobili o immobili. Tra i crediti privilegiati più importanti si segnalano i crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni, i crediti dello Stato per tributi e i crediti per spese di giustizia.
LA TRASCRIZIONE
La trascrizione, disciplinata dagli articoli 2643 e seguenti del Codice Civile, è il sistema di pubblicità degli atti relativi ai beni immobili. La trascrizione non è requisito di validità dell'atto, ma di opponibilità ai terzi: tra più acquirenti dello stesso bene, prevale chi ha trascritto per primo. Il sistema italiano di pubblicità immobiliare è basato sulla trascrizione personale, cioè organizzata per soggetti e non per beni, a differenza del sistema tavolare vigente nelle province di Trento, Bolzano, Gorizia e Trieste.
Gli atti soggetti a trascrizione comprendono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, gli atti che costituiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari, i contratti di locazione ultranovennale, le sentenze che producono gli effetti di questi atti e le domande giudiziali relative a diritti immobiliari.
L'ESECUZIONE FORZATA
Quando il debitore non adempie volontariamente, il creditore può ricorrere all'esecuzione forzata per ottenere coattivamente il soddisfacimento del proprio credito. L'esecuzione forzata può avere per oggetto beni mobili o immobili del debitore, che vengono pignorati e venduti all'asta. Il ricavato è distribuito tra i creditori secondo l'ordine delle cause di prelazione.
SINTESI
Le garanzie del credito e il sistema della trascrizione completano il quadro del diritto civile patrimoniale. La responsabilità patrimoniale, le garanzie reali, i privilegi e la pubblicità immobiliare sono materie fondamentali per chi affronta una prova concorsuale di diritto.