IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Presidente della Repubblica, disciplinato dagli articoli 83 a 91 della Costituzione, è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno. L'elezione avviene a scrutinio segreto: nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dell'assemblea; dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino che abbia compiuto cinquanta anni e goda dei diritti civili e politici. Il mandato dura sette anni e il Presidente è rieleggibile. Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione.
I POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente della Repubblica esercita numerosi poteri. In relazione al Parlamento: promulga le leggi, può rinviare una legge alle Camere con messaggio motivato chiedendo una nuova deliberazione, indice le elezioni, può sciogliere le Camere, invia messaggi al Parlamento. In relazione al Governo: nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i Ministri; autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi; emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. In relazione alla Magistratura: presiede il Consiglio Superiore della Magistratura e può concedere la grazia e commutare le pene. In relazione alla politica estera: accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando necessario. Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa.
IL GOVERNO
Il Governo della Repubblica, disciplinato dagli articoli 92 a 100, è l'organo che esercita il potere esecutivo. È composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il procedimento di formazione del Governo inizia con le consultazioni del Presidente della Repubblica, che conferisce l'incarico di formare il Governo a un soggetto ritenuto in grado di ottenere la fiducia parlamentare. L'incaricato accetta con riserva, svolge a sua volta consultazioni per definire il programma e la composizione del Governo, e scioglie la riserva accettando l'incarico. Il Presidente della Repubblica nomina quindi il Presidente del Consiglio e i Ministri. Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia.
LE FUNZIONI DEL GOVERNO
Il Governo esercita la funzione esecutiva, la funzione di indirizzo politico e partecipa alla funzione legislativa. In ambito legislativo, il Governo può adottare decreti legge, provvedimenti provvisori con forza di legge adottati in casi straordinari di necessità e urgenza, che devono essere convertiti in legge dalle Camere entro sessanta giorni. Può inoltre emanare decreti legislativi, atti con forza di legge adottati sulla base di una legge delega del Parlamento. Il Governo emana altresì regolamenti, fonti normative di rango secondario.
Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
SINTESI
Il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione e dell'unità nazionale, mentre il Governo è l'organo che guida la politica del Paese. Il rapporto fiduciario con il Parlamento e il ruolo di equilibrio del Capo dello Stato sono i pilastri della forma di governo parlamentare italiana.