Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Il contratto in generale — Seconda parte

La nullità colpisce il contratto affetto da vizi gravi e insanabili.

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L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO: LA NULLITÀ

La nullità è la forma più grave di invalidità del contratto. L'articolo 1418 del Codice Civile prevede che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca uno dei requisiti essenziali indicati dall'articolo 1325, quando la causa è illecita, quando il motivo è illecito e comune ad entrambe le parti, quando l'oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile, o negli altri casi stabiliti dalla legge.

La nullità è assoluta: può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, è rilevabile d'ufficio dal giudice, non è sanabile per convalida ed è imprescrittibile. Il contratto nullo non produce alcun effetto.

L'ANNULLABILITÀ

L'annullabilità è una forma di invalidità meno grave. Il contratto è annullabile quando è stato concluso da un incapace, oppure quando il consenso è stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

L'errore è una falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il consenso. L'errore è causa di annullamento quando è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente. L'errore è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, sull'identità o sulle qualità della cosa, sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente.

La violenza morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole rivolta alla persona o ai beni del contraente o dei suoi congiunti, che determina il consenso attraverso la paura.

Il dolo contrattuale consiste negli artifizi o raggiri usati da uno dei contraenti per indurre l'altro a contrattare. Il dolo è causa di annullamento quando i raggiri sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

A differenza della nullità, l'annullabilità è relativa: può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è stabilita, è prescrivibile in cinque anni e il contratto può essere convalidato.

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione è lo scioglimento del contratto per cause sopravvenute. L'ordinamento prevede tre ipotesi di risoluzione. La risoluzione per inadempimento, disciplinata dall'articolo 1453 del Codice Civile, si verifica quando una delle parti non adempie le proprie obbligazioni: l'altra parte può chiedere l'adempimento oppure la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta, prevista dall'articolo 1463, si verifica quando la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore. La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, prevista dall'articolo 1467, si applica ai contratti a esecuzione continuata o periodica quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

LA RESCISSIONE

La rescissione è il rimedio previsto per i contratti conclusi in stato di pericolo o in stato di bisogno. L'articolo 1447 del Codice Civile prevede la rescissione del contratto concluso a condizioni inique per la necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. L'articolo 1448 prevede la rescissione per lesione ultra dimidium: quando vi è una sproporzione tra le prestazioni e la parte danneggiata ha contratto per lo stato di bisogno, il contratto può essere rescisso se la lesione eccede la metà del valore della prestazione.

SINTESI

Nullità, annullabilità, risoluzione e rescissione sono i rimedi che l'ordinamento offre contro i contratti viziati nella formazione o colpiti da eventi successivi. La loro distinzione è uno dei temi più ricorrenti nelle prove concorsuali di diritto civile.

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