Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

I diritti e i doveri dei cittadini

La Costituzione garantisce le libertà fondamentali e impone doveri di solidarietà.

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LE LIBERTÀ CIVILI

La Parte Prima della Costituzione disciplina i diritti e i doveri dei cittadini, suddivisi in quattro Titoli: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici.

Il Titolo I, dedicato ai rapporti civili, tutela le libertà fondamentali dell'individuo. L'articolo 13 proclama l'inviolabilità della libertà personale: nessuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale è ammessa se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. L'articolo 14 tutela l'inviolabilità del domicilio. L'articolo 15 tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L'articolo 16 garantisce la libertà di circolazione e soggiorno. L'articolo 17 tutela la libertà di riunione. L'articolo 18 garantisce la libertà di associazione. L'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero, con il solo limite del buon costume.

Un elemento comune a molte di queste libertà è la cosiddetta riserva di legge rinforzata e la riserva di giurisdizione: le limitazioni sono possibili solo nei casi previsti dalla legge e con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

I RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Il Titolo II tutela la famiglia, la salute, l'istruzione e la cultura. L'articolo 29 riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L'articolo 30 stabilisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli. L'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. L'articolo 33 proclama la libertà dell'arte e della scienza e del loro insegnamento. L'articolo 34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita.

I RAPPORTI ECONOMICI

Il Titolo III disciplina i rapporti economici. L'articolo 35 tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. L'articolo 36 stabilisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. L'articolo 39 riconosce la libertà di organizzazione sindacale. L'articolo 40 riconosce il diritto di sciopero, che si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. L'articolo 41 afferma che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. L'articolo 42 riconosce e garantisce la proprietà privata, che può essere espropriata per motivi di interesse generale, salvo indennizzo.

I RAPPORTI POLITICI

Il Titolo IV disciplina i rapporti politici. L'articolo 48 riconosce il diritto di voto a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età; il voto è personale, eguale, libero e segreto. L'articolo 49 riconosce il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. L'articolo 51 stabilisce che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. L'articolo 52 sancisce il dovere di difesa della Patria. L'articolo 53 stabilisce il dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, secondo criteri di progressività. L'articolo 54 impone il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi.

SINTESI

I diritti e i doveri costituzionali formano l'ossatura del rapporto tra cittadino e Stato. Le libertà civili, i diritti sociali, economici e politici definiscono lo statuto della persona nell'ordinamento repubblicano, bilanciati dai doveri inderogabili di solidarietà.

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