INTRODUZIONE
Il Codice Civile disciplina una serie di contratti tipici, cioè contratti il cui schema è espressamente previsto e regolato dalla legge. La conoscenza dei contratti più importanti è essenziale per la preparazione ai concorsi pubblici.
LA COMPRAVENDITA
L'articolo 1470 del Codice Civile definisce la compravendita come il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. Il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa, di farla acquistare in proprietà al compratore e di garantirla per l'evizione e per i vizi. Il compratore ha l'obbligo di pagare il prezzo. La garanzia per vizi, disciplinata dall'articolo 1490, impone al venditore di garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
LA LOCAZIONE
L'articolo 1571 del Codice Civile definisce la locazione come il contratto con il quale una parte, il locatore, si obbliga a far godere all'altra, il conduttore, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Il locatore deve consegnare la cosa in buono stato di manutenzione, mantenerla in stato da servire all'uso convenuto e garantire il pacifico godimento. Il conduttore deve prendere in consegna la cosa, servirsene per l'uso determinato nel contratto e restituirla nello stato in cui l'ha ricevuta.
IL MANDATO
L'articolo 1703 del Codice Civile definisce il mandato come il contratto con il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte, il mandante. Il mandato può essere con rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome del mandante, o senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio ma per conto del mandante.
L'APPALTO
L'articolo 1655 del Codice Civile definisce l'appalto come il contratto con il quale una parte, l'appaltatore, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. L'appaltatore deve eseguire l'opera a regola d'arte e risponde dei difetti e delle difformità rispetto al progetto.
IL MUTUO
L'articolo 1813 del Codice Civile definisce il mutuo come il contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuo è naturalmente oneroso quando ha per oggetto somme di danaro: salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
IL COMODATO E IL DEPOSITO
Il comodato, disciplinato dall'articolo 1803, è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Il comodato è essenzialmente gratuito. Il deposito, disciplinato dall'articolo 1766, è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla.
SINTESI
I contratti tipici rappresentano gli schemi più comuni delle relazioni economiche tra privati. La loro conoscenza è imprescindibile per qualsiasi prova concorsuale di diritto civile.