Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Le persone fisiche e giuridiche

La persona fisica acquista la capacità giuridica dal momento della nascita.

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LA PERSONA FISICA

Il Libro Primo del Codice Civile, intitolato Delle persone e della famiglia, disciplina i soggetti del diritto. La persona fisica acquista la capacità giuridica dal momento della nascita, come stabilisce l'articolo 1 del Codice Civile. La capacità giuridica è l'attitudine a essere titolari di diritti e di obblighi. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito, o nascituro, sono subordinati all'evento della nascita.

Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, cioè l'attitudine a compiere validamente atti giuridici. L'articolo 2 del Codice Civile stabilisce che la capacità di agire si acquista con la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno. Il minore non emancipato non ha la capacità di agire: gli atti giuridici sono compiuti in suo nome dai genitori o dal tutore.

IL DOMICILIO, LA RESIDENZA E LA DIMORA

L'articolo 43 del Codice Civile stabilisce che il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La dimora è il luogo in cui la persona si trova occasionalmente. Queste distinzioni hanno rilevanza pratica per la notificazione degli atti, per la competenza giurisdizionale e per l'esercizio dei diritti elettorali.

L'INCAPACITÀ

L'ordinamento prevede diverse forme di protezione per le persone che non sono in grado di provvedere ai propri interessi. L'interdizione giudiziale priva completamente la persona della capacità di agire: l'interdetto è rappresentato dal tutore. L'inabilitazione limita parzialmente la capacità di agire: l'inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione ma, per gli atti di straordinaria amministrazione, necessita dell'assistenza del curatore.

La legge 9 gennaio 2004, numero 6, ha introdotto l'amministrazione di sostegno, un istituto più flessibile e meno invasivo dell'interdizione e dell'inabilitazione, che consente di adeguare la protezione alle effettive esigenze della persona. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare e il suo ambito di intervento è definito nel decreto di nomina.

LE PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche sono enti ai quali l'ordinamento riconosce la soggettività giuridica e la capacità di agire. Esse si distinguono in persone giuridiche di diritto pubblico, come lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli enti pubblici, e persone giuridiche di diritto privato, come le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali.

Le associazioni sono organizzazioni di persone che perseguono uno scopo comune non lucrativo. Le fondazioni sono patrimoni destinati a uno scopo. Le associazioni non riconosciute, disciplinate dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, sono enti di fatto privi di personalità giuridica ma dotati di soggettività.

La distinzione tra persone giuridiche e enti di fatto ha conseguenze importanti in tema di responsabilità patrimoniale: le persone giuridiche rispondono con il proprio patrimonio, mentre nelle associazioni non riconosciute rispondono anche personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

SINTESI

La disciplina dei soggetti del diritto è il fondamento di tutto il diritto civile. La capacità giuridica, la capacità di agire, le forme di protezione degli incapaci e la soggettività degli enti sono nozioni essenziali per la preparazione concorsuale.

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