Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

I diritti reali e la proprietà

La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo.

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LA NOZIONE DI DIRITTO REALE

I diritti reali sono diritti che attribuiscono al titolare un potere immediato e diretto sulla cosa. Sono caratterizzati dall'assolutezza, cioè sono opponibili a chiunque, e dall'inerenza, cioè seguono la cosa indipendentemente dai passaggi di proprietà. Il diritto reale per eccellenza è la proprietà.

LA PROPRIETÀ

L'articolo 832 del Codice Civile definisce la proprietà come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. La pienezza indica che il proprietario può fare della cosa tutto ciò che non è espressamente vietato. L'esclusività indica che il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento della cosa.

La proprietà è tutelata costituzionalmente dall'articolo 42, che la riconosce e la garantisce, prevedendo tuttavia che la legge ne determini i modi di acquisto, di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. L'espropriazione per pubblica utilità è ammessa nei casi previsti dalla legge e previo indennizzo.

I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ

I modi di acquisto della proprietà si distinguono in modi a titolo originario e modi a titolo derivativo. I modi a titolo originario sono l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione e l'usucapione. I modi a titolo derivativo presuppongono il trasferimento del diritto da un precedente titolare e comprendono il contratto, la successione a causa di morte e la sentenza costitutiva.

L'usucapione è il modo di acquisto della proprietà basato sul possesso continuato per un determinato periodo di tempo. Per i beni immobili, l'usucapione ordinaria richiede il possesso continuato per venti anni. Per i beni mobili, i termini variano a seconda della buona fede e dell'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento.

I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI

Oltre alla proprietà, l'ordinamento conosce i diritti reali su cosa altrui, o diritti reali minori. Il diritto di superficie consente di edificare e mantenere una costruzione su suolo altrui. L'enfiteusi attribuisce il godimento di un fondo con l'obbligo di migliorarlo. L'usufrutto attribuisce il diritto di godere della cosa altrui e di trarne i frutti, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. L'uso e l'abitazione sono forme limitate di usufrutto. Le servitù prediali consistono nel peso imposto sopra un fondo, detto servente, per l'utilità di un altro fondo, detto dominante, appartenente a diverso proprietario.

IL POSSESSO

Il possesso, disciplinato dagli articoli 1140 e seguenti del Codice Civile, è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è tutelato indipendentemente dalla titolarità del diritto: il possessore può agire con l'azione di reintegrazione, per recuperare il possesso perduto a causa di spoglio, e con l'azione di manutenzione, per far cessare le molestie o le turbative del possesso.

SINTESI

I diritti reali e la proprietà costituiscono uno dei pilastri del diritto civile. La conoscenza della proprietà, dei modi di acquisto, dei diritti reali minori e del possesso è fondamentale per la preparazione ai concorsi.

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