Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

La Pubblica Amministrazione: princìpi e organizzazione

La Pubblica Amministrazione opera secondo i princìpi di legalità, imparzialità e buon andamento.

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I PRINCÌPI COSTITUZIONALI

L'articolo 97 della Costituzione stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Da questa norma la dottrina e la giurisprudenza hanno ricavato tre princìpi fondamentali. Il principio di legalità impone che l'attività amministrativa trovi sempre il proprio fondamento in una norma di legge. Il principio di imparzialità impone alla pubblica amministrazione di non discriminare tra i cittadini e di agire in modo obiettivo e neutrale. Il principio di buon andamento impone efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

A questi princìpi si aggiungono quelli sanciti dall'articolo 1 della legge 241 del 1990: l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Il principio di trasparenza è stato ulteriormente rafforzato dal decreto legislativo 33 del 2013, che impone obblighi di pubblicazione e il diritto di accesso civico generalizzato.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA PA

La Pubblica Amministrazione italiana si articola in amministrazioni statali e amministrazioni non statali. Le amministrazioni statali sono organizzate in Ministeri, ciascuno guidato da un Ministro che è organo politico e vertice dell'apparato amministrativo. Presso la Presidenza del Consiglio operano dipartimenti e uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio. Il modello organizzativo distingue tra organi di indirizzo politico e organi di gestione amministrativa: i primi definiscono gli obiettivi e i programmi, i secondi li attuano.

GLI ENTI PUBBLICI

Gli enti pubblici sono persone giuridiche istituite per il perseguimento di fini pubblici. Si distinguono in enti pubblici economici, che svolgono attività di impresa, e enti pubblici non economici, che svolgono funzioni amministrative. Tra gli enti pubblici non economici si segnalano l'INPS per la previdenza sociale, l'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le ASL per la sanità, le università e le camere di commercio.

Le autorità amministrative indipendenti sono organismi pubblici dotati di particolare autonomia dal potere politico, istituiti per regolare settori sensibili: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l'ANAC per la prevenzione della corruzione.

IL DECENTRAMENTO E LA SUSSIDIARIETÀ

L'articolo 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il quarto comma dell'articolo 118 introduce il principio di sussidiarietà orizzontale: Stato, Regioni e enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

SINTESI

L'organizzazione della Pubblica Amministrazione si fonda sulla legalità, l'imparzialità e il buon andamento. La distinzione tra organi di indirizzo e organi di gestione, il sistema degli enti pubblici e i princìpi di sussidiarietà definiscono l'architettura amministrativa italiana.

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