IL MATRIMONIO
Il Libro Primo del Codice Civile disciplina anche il diritto di famiglia, profondamente riformato dalla legge 19 maggio 1975, numero 151. Il matrimonio può essere celebrato con rito civile davanti all'ufficiale di stato civile oppure con rito religioso con effetti civili, il cosiddetto matrimonio concordatario.
Il matrimonio produce effetti personali e patrimoniali. Tra gli effetti personali, l'articolo 143 stabilisce i doveri reciproci dei coniugi: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia e coabitazione. Tra gli effetti patrimoniali, il regime patrimoniale legale è la comunione dei beni, salvo che i coniugi optino, con convenzione matrimoniale, per la separazione dei beni.
LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO
La separazione personale dei coniugi allenta il vincolo matrimoniale senza scioglierlo. Può essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo, o giudiziale, quando è pronunciata dal tribunale per fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il divorzio, disciplinato dalla legge 898 del 1970 e successive modifiche, scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale. La legge 55 del 2015 ha ridotto i tempi per il divorzio, consentendo la domanda dopo sei mesi dalla separazione consensuale o dopo dodici mesi dalla separazione giudiziale.
LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE
La legge 76 del 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, ha istituito le unioni civili tra persone dello stesso sesso, con diritti e doveri analoghi a quelli del matrimonio, e ha disciplinato le convivenze di fatto, riconoscendo diritti in materia di assistenza, abitazione e successione.
LA FILIAZIONE
Il decreto legislativo 154 del 2013 ha unificato lo stato giuridico dei figli, eliminando ogni distinzione tra figli legittimi e figli naturali. Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dal fatto che siano nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio.
LE SUCCESSIONI
Il Libro Secondo del Codice Civile disciplina le successioni a causa di morte. La successione può essere legittima, quando opera in base alla legge in assenza di testamento, o testamentaria, quando opera in base alla volontà del defunto espressa nel testamento. Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
L'ordinamento italiano prevede la cosiddetta successione necessaria o legittima: una quota del patrimonio del defunto, la quota di legittima, è riservata dalla legge ad alcuni familiari stretti, i cosiddetti legittimari, che sono il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti. Il testatore non può disporre di questa quota a favore di altri. Se la quota di legittima è lesa, il legittimario può esperire l'azione di riduzione per ottenere la reintegrazione.
L'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice, con la quale l'erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali del defunto, oppure con beneficio d'inventario, con la quale l'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dell'eredità. L'erede può anche rinunciare all'eredità.
SINTESI
Il diritto di famiglia e delle successioni disciplina i rapporti più intimi della vita civile. La conoscenza del matrimonio, della filiazione, della separazione, del divorzio e delle successioni è richiesta in numerosi concorsi pubblici.