Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Il Parlamento

Il Parlamento è l'organo che esercita la funzione legislativa.

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LA STRUTTURA BICAMERALE

Il Parlamento della Repubblica Italiana è composto da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Dopo la riforma costituzionale approvata con referendum nel 2020, la Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e il Senato da duecento senatori elettivi, oltre ai senatori a vita. Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei casi espressamente previsti dalla Costituzione: l'elezione del Presidente della Repubblica, la messa in stato di accusa del Presidente e l'elezione di un terzo dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.

La legislatura dura cinque anni. Le Camere possono essere sciolte dal Presidente della Repubblica, sentiti i loro Presidenti, tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato, il cosiddetto semestre bianco, salvo che coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura.

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

La funzione principale del Parlamento è la funzione legislativa, cioè l'approvazione delle leggi. Il procedimento legislativo ordinario si articola in tre fasi: l'iniziativa, la fase istruttoria e deliberativa e la promulgazione.

L'iniziativa legislativa spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere, al popolo con la raccolta di almeno cinquantamila firme, ai Consigli regionali e, nei limiti stabiliti dalla legge, al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Il progetto di legge è esaminato dalla commissione parlamentare competente per materia, che può operare in sede referente, redigente o deliberante. In sede referente, la commissione esamina il progetto e riferisce all'assemblea, che delibera. In sede deliberante, la commissione approva direttamente il progetto di legge senza passare dall'assemblea, salvo che il Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione ne richiedano la rimessione all'aula.

Per l'approvazione della legge è necessario che entrambe le Camere approvino il medesimo testo. Se una Camera modifica il testo approvato dall'altra, il progetto torna alla prima Camera, dando luogo alla cosiddetta navetta parlamentare.

LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Il Parlamento esercita anche funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo. Il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo è il perno del sistema parlamentare: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata, votata per appello nominale. Gli strumenti di controllo parlamentare comprendono le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le risoluzioni e le indagini conoscitive. La mozione di sfiducia è lo strumento con cui il Parlamento può revocare la fiducia al Governo.

LE PREROGATIVE PARLAMENTARI

I membri del Parlamento godono di particolari prerogative. L'articolo 67 stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. L'articolo 68 prevede l'insindacabilità: i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Lo stesso articolo prevede inoltre l'immunità: senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né arrestato o privato della libertà personale, salvo in caso di flagranza di reato.

SINTESI

Il Parlamento è l'organo centrale della democrazia rappresentativa italiana. Le sue funzioni legislativa e di controllo, unite alle prerogative dei parlamentari, garantiscono il funzionamento del sistema democratico e l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

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