Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Le autonomie territoriali e le fonti del diritto

La Repubblica si riparte in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

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LE REGIONI

L'articolo 114 della Costituzione, riformato nel 2001, stabilisce che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. Le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. La riforma del Titolo V della Costituzione, attuata con la legge costituzionale 3 del 2001, ha profondamente ridisegnato il rapporto tra Stato e Regioni.

L'articolo 117 della Costituzione ripartisce la potestà legislativa tra Stato e Regioni in tre ambiti. Il primo è la legislazione esclusiva statale: materie come la politica estera, la difesa, la moneta, l'ordinamento civile e penale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali sono riservate allo Stato. Il secondo è la legislazione concorrente: in materie come la tutela della salute, l'istruzione, il governo del territorio, la ricerca scientifica, lo Stato fissa i princìpi fondamentali e le Regioni emanano la normativa di dettaglio. Il terzo è la legislazione residuale regionale: in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato, la potestà legislativa spetta alle Regioni.

Cinque Regioni godono di uno statuto speciale che attribuisce loro forme e condizioni particolari di autonomia: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. I loro statuti sono adottati con legge costituzionale.

GLI ENTI LOCALI

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono enti locali dotati di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il Comune è l'ente locale più vicino ai cittadini ed è titolare di funzioni amministrative fondamentali. La Provincia è un ente di area vasta con funzioni di coordinamento. Le Città metropolitane, istituite dalla legge 56 del 2014, sostituiscono le Province nei territori delle maggiori aree urbane.

Il Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 267 del 2000, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli enti locali. Gli organi del Comune sono il Sindaco, la Giunta comunale e il Consiglio comunale. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, nomina e revoca gli assessori e rappresenta l'ente.

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti dai quali derivano norme giuridiche. Esse si dispongono in una gerarchia. Al vertice si colloca la Costituzione e le leggi costituzionali. Sullo stesso piano si collocano le norme dell'Unione Europea direttamente applicabili, come i regolamenti, in virtù dei princìpi di primazia e di effetto diretto del diritto eurounitario. Al livello primario si collocano le leggi ordinarie del Parlamento, i decreti legge, i decreti legislativi e le leggi regionali. Al livello secondario si collocano i regolamenti governativi e ministeriali. Alla base della gerarchia si trovano le consuetudini, che sono ammesse solo in quanto non contrastino con le fonti scritte.

I CRITERI DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE

Quando due norme entrano in conflitto, l'ordinamento fornisce criteri di risoluzione. Il criterio gerarchico stabilisce che la norma di grado superiore prevale sulla norma di grado inferiore, che è invalida. Il criterio cronologico stabilisce che la norma successiva nel tempo prevale sulla norma anteriore, che è abrogata. Il criterio di specialità stabilisce che la norma speciale prevale sulla norma generale. Il criterio di competenza stabilisce che ciascuna fonte disciplina le materie che le sono riservate.

SINTESI

Le autonomie territoriali e il sistema delle fonti del diritto completano il quadro dell'ordinamento costituzionale. La conoscenza della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni e della gerarchia delle fonti è essenziale per qualsiasi prova concorsuale.

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