Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Le obbligazioni

L'obbligazione è il vincolo giuridico per cui il debitore deve eseguire una prestazione a favore del creditore.

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LA NOZIONE DI OBBLIGAZIONE

Il Libro Quarto del Codice Civile disciplina le obbligazioni. L'obbligazione è il rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a eseguire una determinata prestazione a favore di un altro soggetto, il creditore. La prestazione può consistere in un dare, cioè nel trasferimento della proprietà o nel pagamento di una somma; in un fare, cioè nello svolgimento di un'attività; o in un non fare, cioè nell'astensione da un'attività.

L'articolo 1174 del Codice Civile stabilisce che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

L'articolo 1173 del Codice Civile individua le fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Tra le altre fonti si segnalano le promesse unilaterali, la gestione di affari altrui, il pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza causa.

L'ADEMPIMENTO

L'adempimento è l'esatta esecuzione della prestazione dovuta. L'articolo 1176 del Codice Civile stabilisce che il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nell'adempimento. Se la prestazione riguarda un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. L'adempimento deve essere eseguito al creditore o a una persona da lui autorizzata, nel luogo e nel tempo stabiliti.

I MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO

Oltre all'adempimento, l'obbligazione può estinguersi per compensazione, quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore; per confusione, quando la qualità di debitore e di creditore si riuniscono nella stessa persona; per novazione, quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione; per remissione, quando il creditore rinuncia al credito; e per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.

L'INADEMPIMENTO

L'inadempimento si verifica quando il debitore non esegue la prestazione o la esegue in modo inesatto. L'articolo 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L'onere della prova grava dunque sul debitore.

Il risarcimento del danno comprende il danno emergente, cioè la perdita subita, e il lucro cessante, cioè il mancato guadagno, purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. L'articolo 1225 stabilisce che, se l'inadempimento non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi al tempo in cui è sorta l'obbligazione.

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI E DIVISIBILI

Quando vi sono più debitori, l'obbligazione è solidale se ciascun debitore è obbligato per l'intera prestazione e il creditore può rivolgersi indifferentemente a ciascuno di essi. L'obbligazione è parziaria quando ciascun debitore è obbligato solo per la propria quota. La regola generale è la solidarietà passiva.

SINTESI

Le obbligazioni sono il tessuto connettivo del diritto civile. La comprensione dell'adempimento, dell'inadempimento, delle fonti e dei modi di estinzione è essenziale per affrontare le materie giuridiche nei concorsi.

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