Diritto — Costituzionale, Amministrativo e Civile

Il contratto in generale — Prima parte

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico.

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LA NOZIONE DI CONTRATTO

L'articolo 1321 del Codice Civile definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è la fonte principale delle obbligazioni e lo strumento attraverso cui i privati regolano i propri interessi economici.

I REQUISITI DEL CONTRATTO

L'articolo 1325 del Codice Civile elenca i requisiti essenziali del contratto: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

L'accordo è l'incontro delle volontà delle parti. Si forma tipicamente attraverso la proposta e l'accettazione: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'autonomia contrattuale, sancita dall'articolo 1322, consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge, e di stipulare contratti atipici, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

La causa è la funzione economico-sociale del contratto, la ragione giustificativa dell'operazione. Un contratto senza causa o con causa illecita è nullo. La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

L'oggetto è la prestazione che le parti si impegnano a eseguire. Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Un contratto con oggetto impossibile, illecito o indeterminato è nullo.

La forma è il modo in cui la volontà contrattuale è manifestata. Il principio generale è la libertà di forma: il contratto può essere concluso in qualsiasi modo idoneo a manifestare la volontà. Tuttavia, per alcuni contratti la legge prescrive la forma scritta sotto pena di nullità: ad esempio, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata.

LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO

La fase che precede la conclusione del contratto è detta fase delle trattative. L'articolo 1337 del Codice Civile impone alle parti il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto. La violazione di questo dovere dà luogo a responsabilità precontrattuale e all'obbligo di risarcire il danno subito dalla controparte.

Il contratto preliminare è il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto definitivo. L'articolo 2932 del Codice Civile prevede l'esecuzione in forma specifica: se una parte non adempie l'obbligo di concludere il contratto definitivo, l'altra può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.

GLI ELEMENTI ACCIDENTALI

Oltre ai requisiti essenziali, il contratto può contenere elementi accidentali: la condizione, il termine e il modo. La condizione è un evento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia o la risoluzione del contratto. Il termine è il momento futuro e certo a partire dal quale o fino al quale il contratto produce i suoi effetti. Il modo è un onere imposto al beneficiario di un atto a titolo gratuito.

SINTESI

Il contratto è l'istituto centrale del diritto civile. La conoscenza dei requisiti essenziali, della formazione e degli elementi accidentali è il presupposto per comprendere l'intera disciplina contrattuale.

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