Ogni descrizione ufficiale del profilo OSS richiama la legge primo febbraio duemilasei numero quarantatré, un riferimento che compare anche nel Repertorio della Regione Campania, ma che raramente viene spiegato nel dettaglio: capire cosa dice davvero questa legge chiarisce l'esatta collocazione giuridica dell'operatore socio-sanitario nel sistema sanitario italiano.
COSA DICE LA LEGGE QUARANTATRÉ DEL DUEMILASEI
La legge quarantatré del duemilasei, intitolata "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione", disciplina principalmente le professioni sanitarie vere e proprie, come l'infermiere, l'ostetrica, il fisioterapista, il tecnico di radiologia. All'articolo primo, comma due, la legge introduce però anche la definizione di operatore di interesse sanitario, una categoria distinta dalle professioni sanitarie, in cui rientra l'operatore socio-sanitario.
LA DIFFERENZA TRA PROFESSIONE SANITARIA E OPERATORE DI INTERESSE SANITARIO
Le professioni sanitarie, disciplinate dalla stessa legge e da norme collegate, richiedono una laurea abilitante, l'iscrizione a un albo professionale tenuto da un Ordine, e comportano una responsabilità professionale autonoma su specifici atti clinici. L'operatore di interesse sanitario, categoria in cui rientra l'OSS, non possiede questi requisiti: non esiste un albo professionale degli operatori socio-sanitari, non esiste un ordine professionale di categoria, e la qualifica si consegue attraverso un percorso formativo regionale, non universitario, con un attestato di qualifica professionale, non una laurea.
COSA COMPORTA IN PRATICA QUESTA DIFFERENZA
Questa distinzione giuridica ha conseguenze pratiche precise. L'OSS opera sempre in collaborazione e, per le attività a maggiore contenuto sanitario, sotto la supervisione di un professionista sanitario, tipicamente l'infermiere, che assume la responsabilità delle indicazioni operative fornite. L'OSS non può esercitare in autonomia atti riservati alle professioni sanitarie, come la somministrazione di terapie complesse, l'esecuzione di medicazioni impegnative o la gestione autonoma di dispositivi invasivi. Questo non significa che l'OSS non abbia responsabilità proprie: come già visto nelle lezioni sulla responsabilità civile, penale e disciplinare, l'operatore risponde pienamente delle proprie azioni nell'ambito delle competenze che gli sono attribuite dal profilo professionale.
L'OSS SPECIALIZZATO
Come già accennato in una lezione precedente, l'Accordo Stato-Regioni del gennaio duemilatré ha introdotto una formazione complementare che dà origine alla figura dell'operatore socio-sanitario specializzato, indicato con la sigla OSSS. Anche l'OSSS, pur avendo competenze aggiuntive rispetto all'OSS di base, resta un operatore di interesse sanitario secondo la stessa definizione della legge quarantatré del duemilasei, non una professione sanitaria autonoma.
PERCHÉ QUESTA DISTINZIONE È FREQUENTEMENTE OGGETTO DI DOMANDE
La differenza tra professione sanitaria e operatore di interesse sanitario non è sempre intuitiva, e viene spesso confusa nel linguaggio comune. Proprio per questo i concorsi pubblici la verificano frequentemente. Chiedono di riconoscere correttamente in quale categoria giuridica rientra la figura dell'OSS, e quali conseguenze pratiche ne derivano sul piano dell'autonomia operativa.